Le insidie che l’IVA può riservare

Erba con rugiada e gocce d’acqua

In linea di massima, le prestazioni dei terapisti e delle terapiste di medicina complementare non sono soggette all’IVA, a condizione che sia disponibile un obbligo cantonale ad esercitare la professione. Quando però terapisti e terapiste si uniscono in studi medici associati o utilizzano un’infrastruttura insieme ad altri fornitori di servizi sanitari, occorre essere prudenti.

L’articolo 21 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto elenca le prestazioni escluse dall’imposta. Tra queste rientrano in particolare le prestazioni del sistema sanitario. Chi eroga tali prestazioni non deve detrarre l’IVA sulle prestazioni fornite, ma in compenso non può far valere le imposte anticipate maturate su spese e investimenti.

Ai sensi dell’articolo 21 cpv. 2 punto 3 della LIVA, le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da naturopati e naturopate sono escluse dall’imposta, ma solo in presenza di un obbligo cantonale ad esercitare la professione. La fornitura di mezzi ausiliari e medicamenti è soggetta a imposta (aliquota ridotta).

Rischi legati all’utilizzo dell’infrastruttura negli studi medici associati

Sempre più spesso, gli studi medici sono gestiti da più terapisti e terapiste come studi medici associati. La condivisione di infrastrutture o personale e la ripartizione dei costi sono spesso esentati dall’IVA. La Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto sancisce all’articolo 21 cpv. 2 punto 6 che in linea di principio i servizi degli studi medici associati sono esclusi dall’IVA nella misura in cui l’associazione riguarda singoli terapisti e singole terapiste nell’ambito di una società semplice. L’insidia sta nei dettagli dell’accordo contrattuale per l’utilizzo dell’infrastruttura comune. Tale eccezione in materia di imposta sul valore aggiunto non si applica agli studi medici associati sotto forma di persone giuridiche (S.r.l. o SA) e alle società di persone (società in accomandita semplice o società in nome collettivo).

Di conseguenza, le prestazioni che lo studio associato deve prestare per i singoli soci e che non servono direttamente all’esercizio dell’attività terapeutica dei soci vanno considerate, in linea di principio, come soggette all’IVA. Sono quindi soggetti a tassazione ad es. i costi del personale, gli apparecchi e le attrezzature, le procedure di sterilizzazione, il noleggio, l’hardware e il software, ecc.

Caso esemplificativo

Le dottoresse (A), (B) e (C) gestiscono collettivamente uno studio medico. Tutte e tre le dottoresse operano come imprenditrici individuali e fatturano individualmente con le casse malati in base alle prestazioni fornite ai pazienti e alle pazienti. Le dottoresse affittano gli ambulatori congiuntamente e anche l’acquisto dell’infrastruttura necessaria avviene di comune accordo. Anche il personale dello studio medico è assunto congiuntamente da tutte e tre le dottoresse. In base al contratto sociale stipulato tra le dottoresse, i costi da sostenere vengono addebitati alle tre socie in misura proporzionale senza supplemento.

La dottoressa C raggiunge l’età pensionabile e vuole trasferire al giovane medico (D) la sua posizione nello studio medico associato. Il dottor D non intende prestare i propri servizi come imprenditore individuale e a tale scopo ha fondato la D. Salute SA.

Conseguenze in termini di IVA

Con la collaborazione, A, B e C si sono associate formando una società semplice. Questa semplice società è un soggetto potenziale dell’imposta sul valore aggiunto. La legge ha tuttavia previsto un’eccezione all’imposta (articolo 21 cpv. 2 punto 6 della LIVA). Il presupposto per l’applicazione dell’eccezione è che i costi derivati siano addebitati alle socie al prezzo di costo (ossia senza supplemento) e che i soci siano persone fisiche.

Se ora il dottor D intende aderire a questo studio associato con la sua D. Salute SA, le conseguenze in termini di IVA sarebbero considerevoli. Se la società semplice non è più composta esclusivamente da persone fisiche per la fruizione congiunta delle prestazioni, le prestazioni addebitate reciprocamente tra medici non sono più esenti dall’imposta. Di conseguenza, lo studio associato potrebbe essere assoggettato a IVA in base all’entità del fatturato. Le prestazioni fornite ai pazienti e alle pazienti continuano a essere esenti da IVA.

Conclusione: prima che una prestazione venga codificata come esclusa dall’IVA, uno specialista in materia dovrebbe verificare l’organizzazione e la fatturazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di IVA. Anche nel caso di studi associati già esistenti è consigliabile rivolgersi a un esperto per verificare la forma societaria e organizzativa.

Sfide insite nella collaborazione con altri fornitori di servizi sanitari

Se i propri locali vengono dati in affitto ad altri operatori sanitari indipendenti, come ad esempio specialisti in acustica oppure ortopedici, per ampliare l’offerta, possono esserci dei rischi con l’IVA. Si pone la questione se i locatari autonomi esercitino effettivamente la loro attività in modo indipendente sotto il profilo dell’IVA. Secondo la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, a tal fine sono necessari, tra l’altro, un’apposita voce nell’elenco telefonico, un messaggio appositamente scritto e un proprio sito Internet. Non appena si utilizza un sito Internet condiviso, i locali sono accessibili solo da un ingresso comune o i pazienti e le pazienti sono accolti/e in un’unica reception, sussiste il rischio che l’Amministrazione delle contribuzioni presuma l’esistenza di una presenza condivisa nei confronti di terzi. In questo caso, i fatturati delle parti sono raggruppati per quanto riguarda l’obbligo dell’IVA. Se insieme le parti superano il limite massimo di CHF 100’000, diventano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, anche se individualmente rimangono al di sotto di tale valore limite. Vengono trattate insieme come una società semplice.

Anche in questo caso si consiglia di far verificare la situazione prima da uno specialista IVA.