Attività con mentorato: le regole cantonali rimangono eterogenee

Blüten eines Apfelbaums

In Svizzera, le condizioni quadro giuridiche per le attività con mentorato continuano a essere regolamentate in modo diverso a seconda dei Cantoni. Da un riepilogo aggiornato emerge che per quanto concerne la necessità di un’autorizzazione per l’esercizio della professione con mentorato e la base su cui viene effettuata, la procedura varia a seconda del Cantone.

La pratica professionale con mentorato (modulo M7) è una componente fondamentale del percorso verso il conseguimento del diploma federale, che consente ai diplomati dei moduli M1-M6 di fare le prime esperienze pratiche autonome con un affiancamento specialistico.

Dal punto di vista legale il quadro non è omogeneo: poiché in Svizzera l’esercizio della professione è disciplinato a livello cantonale, non esiste una soluzione nazionale unitaria per l’attività con mentorato. La necessità di un’autorizzazione e la relativa base variano a seconda del Cantone.

Il nuovo riepilogo evidenzia le differenze

Un nuovo riepilogo mette in luce queste differenze.

  • In alcuni Cantoni, come l’Appenzello Esterno, Basilea Campagna o la Turgovia, il certificato Oml MA rappresenta un chiaro requisito per un’autorizzazione temporanea a esercitare la professione con mentorato.
  • Altri Cantoni, come Berna oppure Obvaldo, non richiedono un’autorizzazione specifica durante il periodo di mentorato, a condizione che l’attività venga svolta sotto supervisione. 
  • Altri Cantoni ancora, come San Gallo o Svitto, disciplinano l’attività solo in parte o affidano la valutazione alle autorità competenti.

Non bisogna dimenticare che il certificato Oml MA è in ogni caso un prerequisito per il mentorato stesso. In alcuni Cantoni si tiene inoltre espressamente conto del fatto che l’attività di mentorato sia classificata sotto il profilo delle autorizzazioni.

L’attuale situazione giuridica cantonale rimane decisiva

Poiché molti regolamenti cantonali sono attualmente in fase di adeguamento, il riepilogo riflette lo stato aggiornato a giugno 2026. Le terapiste e i terapisti hanno la responsabilità di verificare di volta in volta l’attuale situazione giuridica del proprio cantone presso l’ufficio dell’igiene pubblica competente.

All’elenco riepilogativo (in tedesco)