Le consulenze telefoniche sono coperte dalle assicurazioni sanitarie?

Erba con rugiada e gocce d’acqua

Abbiamo chiesto ad alcuni assicuratori malattia se accettano consulenze telefoniche (es. anamnesi), se si assumono i costi per questi consulti, e come queste consulenze vengono correttamente conteggiate nella tariffa 590.

La maggior parte degli assicuratori rifiuta un’assunzione dei costi in caso di consulto telefonico. Pertanto, è compito dei pazienti e delle pazienti informarsi presso il proprio assicuratore malattia in merito all’assunzione di questi costi.

Abbiamo ottenuto le informazioni seguenti dall’assicurazione malattia SWICA, valide per tutti gli assicurati:
stando alla loro descrizione, alcune posizioni tariffali prevedono chiarimenti telefonici sul decorso (es. 1085 fitoterapia o 1208 terapia farmacologica, ecc.). In tal caso, si fa esplicitamente menzione di un chiarimento telefonico sul decorso. Ad esempio, per un breve scambio sulla tollerabilità di un preparato consigliato, per il quale una visita allo studio medico appare eccessiva (il cliente deve essere chiamato in studio perché sono richiesti dai 5 ai 10 minuti), non è necessaria alcuna visita. Questa e altre situazioni simili possono essere fatturate usando le posizioni tariffali previste a tale scopo.
Il che non è lo stesso di svolgere la consultazione per telefono.

Infatti, i consulti telefonici veri e propri vanno indicati in fattura come 999 e il relativo testo libero, come le altre prestazioni non incluse della tariffa.