Domanda dai membri
«Un mio ex paziente mi invia ripetutamente messaggi con volgari allusioni sessuali. Gli ho detto chiaramente che non deve comportarsi in questo modo e che non è più il benvenuto nel mio studio. Tuttavia, le molestie non cessano e temo che si presenti all’improvviso nello studio. Se segnalo il suo comportamento alla polizia violo il segreto professionale?»
Risposta della NVS
No. In qualità di terapeuta è soggetta al segreto professionale che tutela tutte le informazioni relative ai pazienti di cui viene a conoscenza nell’ambito della sua attività professionale. In linea di massima vale anche oltre la fine della terapia. Non rientrano tuttavia in questa categoria gli atti penalmente rilevanti nei suoi confronti, come le molestie sessuali. In questi casi può (e deve) proteggersi e adire le vie legali.
Base giuridica
Le molestie sessuali sono definite nel diritto penale svizzero all’art. 198 CP. Sono considerate un reato contro l’integrità sessuale e l’autodeterminazione, ma costituiscono soltanto una violazione rispetto ai reati più gravi. Ciò significa che sono perseguite e punite con la multa solo su richiesta della persona interessata.
L’art. 198 CP distingue due varianti di atto:
- qualcuno compie un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspetta. In questo caso, l’atto deve avere un chiaro riferimento sessuale (ad es. esposizione dei genitali, masturbazione). Deve inoltre verificarsi inaspettatamente e in prossimità spaziale e visiva della vittima (ad es. nella stessa stanza);
- una persona molesta sessualmente un’altra persona con approcci fisici invadenti (ad es. con abbracci indesiderati, premendo o toccando gli organi genitali sopra o sotto i vestiti). Possono rientrare in tale definizione anche espressioni verbali gravemente volgari (sia in forma orale che scritta) se rappresentano obiettivamente una grave imposizione. L’invio non richiesto di immagini pornografiche può rientrare nella fattispecie della pornografia (cfr. art. 197 cpv. 2 CP).
Entrambe le varianti devono essere intenzionali. Si tratta sempre di un reato perseguibile a querela di parte, quindi la polizia interviene solo su sua iniziativa.
Raccomandazioni
- Porre dei limiti: reagite il prima possibile. Identificate chiaramente il comportamento abusivo e comunicate quale comportamento vi aspettate e cosa non tollerate.
- Chiedere aiuto: in caso di dubbi, parlate con una persona di fiducia o richiedete assistenza legale.
- Sporgere denuncia: se decidete di sporgere denuncia, fissate un appuntamento presso la stazione di polizia nella vostra zona. Mettete al sicuro le prove (ad es. screenshot di messaggi) per trasmetterle alla polizia. Al momento della denuncia non comunicate informazioni coperte dal segreto professionale.
- In caso d’emergenza: se vi sentite gravemente minacciati, avvertite la polizia chiamando il numero telefonico d’emergenza 117.